Denominazione – Sede

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’associazione non commerciale denominata:

Associazione Sportiva Dilettantistica JIKU

in breve: ASD JIKU. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

La sede dell’Associazione è in Roma, Via Moniano 37/A, presso Vitale Nicolino.

Essa potrà essere trasferita in qualsiasi momento, sempre in Roma, con approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.

Scopo – Oggetto

Art. 3

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 4

L’Associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: DISCIPLINE ORIENTALI, AIKIDO;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

d) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

g) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Soci

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, all’Associazione, impegnandosi a rispettare il presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’accoglimento della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

La qualifica di socio dà diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle Sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– a partecipare all’elezione degli organi direttivi.

Art. 8

I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– al pagamento del contributo associativo annuale.

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo, in funzione dei programmi di attività, con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso – Esclusione

Art. 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dai Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Art. 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera da spedire, anche con posta elettronica, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Art. 10, e devono essere motivate.

Risorse economiche – Fondo Comune

Art. 12

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di stage e manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

Art. 13

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Organi dell’Associazione

Art. 14

Sono organi della Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Assemblee

Art. 15

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o ove si svolgano le attività, almeno quindici giorni prima della adunanza, deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali invio e-mail, lettera cartacea, pubblicazione dell’avviso sulla homepage del sito web dell’Associazione, in ogni caso almeno otto giorni prima dell’adunanza.

Art. 16

L’Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Art. 18

L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 19

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a revoca da parte dell’Assemblea degli associati.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei membri.

La convocazione e’ fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione.

Pertanto, a titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;

f) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita della Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Associazione.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Scioglimento

Art. 23

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) quarti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

Norma finale

Art. 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.